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Ordinanza — n. 4090/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic repetition of appellate arguments without specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Sciumbata inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant had previously lost at the Court of Appeal for failure to prove the existence of accounting books, a point the lower court had adequately addressed. The Supreme Court rejected the claim of insufficient motivation, ruling that the appeal merely reiterated arguments already dismissed without providing the specific legal criticism required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already raised and rejected at the appellate level, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of arguments lack of specific critique procedural costs tax evasion crime omissione della contabilità elusione fiscale scopi fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUMBATA GENNARO nato a CARAFFA DI CATANZARO il 10/06/1959 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: che la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da SCIUMBATA Gennaro, il quale era stato condannato per violazione dell'art. 10 d.lgs. 74\2000; -- che la Corte territoriale ha ribadito l'affermazione di responsabilità fornendo adeguata risposta alle censure mosse con l'atto di appello e relative al difetto di prova circa l'istituzione delle scritture contabili ed al fatto che il mancato rinvenimento di queste scritture non avrebbe impedito o ostacolato la ricostruzione del volume di affari dell'impresa.

A tale proposito la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, senza cedimenti logici o manifeste contraddizioni, osservando come risultasse dimostrata in fatto l'emissione di fatture da parte dell'imputato e da questi occultate, documenti fiscali che egli aveva l'obbligo di conservare. I giudici del gravame osservano anche che l'accertamento comunque effettuato del volume d'affari dell'impresa dell'imputato non escludeva ma, anzi, confermava l'ulteriore elemento costitutivo del reato messo in dubbio dall'appellante nonché la finalità di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; --che nel proporre ricorso per cassazione il ricorrente ripropone le medesime questioni di diritto e lamenta, del tutto genericamente, la carenza di motivazione; -- che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; -- che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12