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Ordinanza — n. 4088/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to the prevailing effect of the acquittal device over the reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the acquittal device explicitly stated the fact did not exist, overriding the appellate court's reasoning that raised doubts. The defendants argued for a violation of law regarding the dismissal formula, but the court prioritized the explicit wording of the judgment's operative part. Consequently, the appeals were rejected as manifestly unfounded, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 530 comma 2 cod.proc.pen.; Art. 599 cod.proc.pen.: The principle of the prevailing effect of the operative part of the judgment applies even when the reasoning contains doubts about the existence of the fact, rendering appeals challenging the dismissal formula inadmissible.

Parole chiave

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prevailing effect of the device acquittal for non-existence of fact inadmissibility of appeals violation of law formula procedural costs and fine verdetto di colpevolezza remissione della pena impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 530 comma 2 cod.proc.pen.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen.
Art. 599 cod.proc.pen.
Deve rilevarsi che il dispositivo della sentenza impugnata così stabilisce: "visto l'art. 599 cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata..
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
artt. 110 cod.pen
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 201, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona di condanna, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen.
art. 530 comma 2 cod.proc.pen
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen.
art. 599 cod.proc.pen
Deve rilevarsi che il dispositivo della sentenza impugnata così stabilisce: "visto l'art. 599 cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QENDRO NOVRUZ nato il 02/01/1983 QENDRO SHKELQIM nato il 28/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 201, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona di condanna, ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorsi per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili. Deve rilevarsi che il dispositivo della sentenza impugnata così stabilisce: "visto l'art. 599 cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata.. assolve Qendro Novruz e Qendro Shkelqim dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste". Costituisce principio assolutamente consolidato quello della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01) prevalenza che opera nel caso di dispositivo non contestuale alla redazione della motivazione come nel caso in esame nel quale nel corpo della motivazione si fa riferimento al dubbio della sussistenza del fatto. Dunque, i ricorsi sono manifestamente infondati.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 Il Co este