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Ordinanza — n. 4087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 20/05/1968 avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; t Ritenuto: A /3 OuNA che la Corte di appello di Napeli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di ESPOSITO Ciro per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; -- che, nella specie, la Corte territoriale ha dato dettagliatamente conto delle emergenze probatorio, accuratamente vagliando il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e le doglianze formulate dalla difesa con l'atto di appello;

Regesto Legislator

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articoli 81 cod. pen; Ordinanza — n. 4087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73 d.P.R. 309\90; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; -- che, nella specie, la Corte territoriale ha dato dettagliatamente conto delle emergenze probatorio, accuratamente vagliando il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e le doglianze formulate dalla difesa con l'atto di appello;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti esame di cassazione abuso di sostanze recidiva nell'infrazione sostanze soggette a restrizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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articoli 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 20/05/1968 avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; t Ritenuto: A /3 OuNA che la Corte di appello di Napeli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di ESPOSITO Ciro per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; -- che, nella specie, la Corte territoriale ha dato dettagliatamente conto delle emergenze probatorio, accuratamente vagliando il percorso argomentativo seguito dal primo giudice e le doglianze formulate dalla difesa con l'atto di appello;

— che il ricorso, peraltro senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, formula censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità; — che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 li Con iere estens re Il Presidente DEPOSITATA I