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Ordinanza — n. 4080/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the penalty was set based on the parties' concurred request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court determined the sentence based on the concurred request of both parties. The appellant argued for a legal violation and reasoning defect regarding the penalty adjustment for drug offenses. The court ruled that when parties agree on the penalty, no judicial discretion exists to alter it, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When the penalty is determined based on the concurred request of the parties, the appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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concurred request penalty inadmissible cassation appeal drug offenses sentencing judicial discretion limitation party agreement penalty alleggerimento della pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLA EMANUELE nato a NAPOLI il 11/01/1999 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante Avella Emanuele ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro quettfemila (22-r1..o.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, !tela era di consiglio del 17/12/2021 -- Il Consigliere estensore, Il Presidente ---CrE715 - C373 TATAIL CANCEL