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Ordinanza — n. 4079/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMBI VITTORIO nato a POVIGLIO il 19/12/1963 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO.d€3t-e-avvtso—erffe-prerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33036/2021 1.Con sentenza in data 22 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha applicato a Vittorio Gornbi la pena concordata dalle parti per plurime cessioni in concorso di cocaina.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i fatti ascritti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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concorso materiale di reati traffico grave di stupefacenti contravvenzioni abuso di sostanze sanzioni penali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMBI VITTORIO nato a POVIGLIO il 19/12/1963 avverso la sentenza del 22/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO.d€3t-e-avvtso—erffe-prerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33036/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha applicato a Vittorio Gornbi la pena concordata dalle parti per plurime cessioni in concorso di cocaina.

2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i fatti ascritti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.,è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. La giurisprudenza di legittimità ha precisato poi che è possibile sollevare eccezioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti solo quando la stessa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non è nel caso in esame, in cui sono contestati acquisti addirittura di cocaina per 400 grammi, in data antecedente al 25 febbraio, e la vendita di cocaina per euro 50.000, in data precedente al maggio 2014.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della RG 33036/2021 causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 - Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giulio Sarno PtQL cL 'II' DEPOSITATA tN C