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Ordinanza — n. 4078/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence of six months' imprisonment and a €100 fine imposed pursuant to Article 444 of the Criminal Procedure Code, arguing a violation of law regarding the reduction of the penalty. The court ruled that appeals against sentences resulting from plea bargaining proposals made after August 3, 2017, are only admissible for specific grounds, and the appellant's claim of a lack of correlation between the plea and the sentence was factually incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences imposed pursuant to Article 444 of the Criminal Procedure Code, following plea bargaining proposals made after August 3, 2017, are inadmissible if based on grounds other than those expressly permitted by law.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Plea bargaining post-2017 Article 448 Criminal Procedure Code Sentencing reduction violation Continuazione del reato reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
— Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato, a Renna Giuseppina, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di mesi sei di reclusione e C 100,00 di multa in ordine al reato di cui 73 comma 5 d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
— Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato, a Renna Giuseppina, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di mesi sei di reclusione e C 100,00 di multa in ordine al reato di cui 73 comma 5 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA GIUSEPPINA nato a MONOPOLI il 22/11/1971 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIcliate-awèso-atte-Trarti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; i

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato, a Renna Giuseppina, la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di mesi sei di reclusione e C 100,00 di multa in ordine al reato di cui 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, ritenuta la continuazione con il reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Bari (irr. 07/03/2019). 2. — Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi - Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata corrispondenza tra quanto concordato tra le parti e quanto applicato dal Giudice che non avrebbe ridotto di un terzo la pena. 3.

— Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Con riguardo al dedotto motivo di mancata correlazione tra richiesta e sentenza risulta dalla stessa sentenza impugnata che, all'udienza del 01/03/2021, il difensore e procuratore speciale chiedeva l'applicazione di pena nella misura finale di mesi sei di reclusione e C 100 di multa a titolo di continuazione con fatti già giudicati.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 Il Co(r estensore Il Presidente Emanuela G Giulio Sar