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Ordinanza — n. 4076/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4076/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4076/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma, con l'impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato Adamo Marco era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione e C 3000 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 18,43 di cocaina dai quali erano ricavabili n. 33 dosi. L'08 marzo 2020.

Regesto Legislator

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art. 110 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza e si limata a lamentare generiche carenze argomentative. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità lamentando il ricorrente "un trattamento eccessivo", censura che non si confronta con la sentenza che, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente la gravità del fatto in ragione del peso ponderale di sostanza stupefacente, ha ritenuto la misura della pena proporzionata al fatto.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod.pen
La Corte di appello di Roma, con l'impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato Adamo Marco era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione e C 3000 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod.pen.
art. 133 cod.pen
Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità lamentando il ricorrente "un trattamento eccessivo", censura che non si confronta con la sentenza che, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO MARCO nato a NAPOLI il 24/11/1987 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con l'impugnata sentenza, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato Adamo Marco era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione e C 3000 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 18,43 di cocaina dai quali erano ricavabili n. 33 dosi. L'08 marzo 2020.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di colpevolezza del ricorrente. La sentenza adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali risulta in modo evidente la responsabilità dell'imputato: l'imputato deteneva sulla pubblica via un quantitativo di sostanza stupefacente già confezionata, dunque, finalizzata alla cessione a terzi, oltre ad una somma di denaro in banconote di piccolo taglio di cui non ha fornito plausibile giustificazione.

La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza e si limata a lamentare generiche carenze argomentative. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità lamentando il ricorrente "un trattamento eccessivo", censura che non si confronta con la sentenza che, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente la gravità del fatto in ragione del peso ponderale di sostanza stupefacente, ha ritenuto la misura della pena proporzionata al fatto.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021