Ordinanza — n. 4073/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LANNO PATRIZIA nato a NAPOLI il 10/07/1961 COTENA PASQUALE nato a NAPOLI il 31/05/1982 PENGUE ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1989 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio degli appellanti Di Lanno Patrizia, Cotena Pasquale e Pengue Antonio ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando il Pengue il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la Di Lanno ed il Cotena la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90 -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti le quali avevano peraltro rinunciato anche, come espressamente indicato in sentenza, alle richieste di riqualificare la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4073/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599- bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando il Pengue il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la Di Lanno ed il Cotena la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90 -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti le quali avevano peraltro rinunciato anche, come espressamente indicato in sentenza, alle richieste di riqualificare la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LANNO PATRIZIA nato a NAPOLI il 10/07/1961 COTENA PASQUALE nato a NAPOLI il 31/05/1982 PENGUE ANTONIO nato a NAPOLI il 20/10/1989 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio degli appellanti Di Lanno Patrizia, Cotena Pasquale e Pengue Antonio ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando il Pengue il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la Di Lanno ed il Cotena la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90 -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti le quali avevano peraltro rinunciato anche, come espressamente indicato in sentenza, alle richieste di riqualificare la condotta nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma V d.P.R. 309\90; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere e nsore i Il Presidente DEPO T A3- A IN C,