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Ordinanza — n. 4070/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in procedural failure regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenti Federico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by denying generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Criminal Code. The court ruled that such circumstances require positive factual elements and are within the judge's discretionary fact-finding power, which is not subject to appellate review absent clear legal error.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The recognition of generic mitigating circumstances is a judicial fact-finding exercise based on positive elements, exempt from appellate control unless the judgment lacks sufficient motivation or the party acted without fault in the procedural failure.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility judicial discretion facts procedural fault requirement Cassazione Roma decision dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
242419) ed essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENTI FEDERICO nato a ROMA il 16/12/1976 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma con la quale Vincenti Federico era stato condannato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R, n. 309/90.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419) ed essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato l'esistenza di un precedente specifico.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 Il Consiglier en