Ordinanza — n. 4066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRALLAH ABDELKADER nato il 01/01/1965 JARMOUNI ABDERRAHIM nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 32755/2021
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza in data 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 10 aprile 2013 del Tribunale di Lucca- sezione distaccata di Viareggio, riqualificati i fatti di cocaina ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e i fatti di hashish ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i delitti loro ascritti estinti per prescrizione.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRALLAH ABDELKADER nato il 01/01/1965 JARMOUNI ABDERRAHIM nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 32755/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 10 aprile 2013 del Tribunale di Lucca- sezione distaccata di Viareggio, riqualificati i fatti di cocaina ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e i fatti di hashish ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i delitti loro ascritti estinti per prescrizione.
2. Nasrallah Abdelkader e Jarmouni Abderrahim presentano un ricorso unitario affidato a un solo motivo con cui lamentano l'assertività della motivazione relativa all'accertamento di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati, perché consistono in una censura generica che non sottopone a critica gli argomenti spesi dai Giudici di merito per pronunciare la sentenza di proscioglimento per prescrizione, in assenza dell'evidenza dell'assoluzione. In particolare, la difesa non ha dedotto alcun elemento in favore degli imputati, ma si è limitata a considerazioni di mero stile. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore