Cassation court dismisses appeals against sentencing for lack of motivation and legal qualification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Lovreglio and Di Gioia inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued for lack of reasoning regarding acquittal conditions and alleged an erroneous legal qualification of the facts. The court rejected these claims because the lower judge provided sufficient reasoning and the alleged qualification error was not sufficiently evident to warrant cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors, excluding complaints about omitted motivation unless the acquittal conditions were clearly absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOVREGLIO BATTISTA nato a BARI il 26/02/1958 LOVREGLIO CRISTIAN nato a BARI il 22/11/1991 DI GIOIA FRANCESCO nato a ANDRIA il 30/06/1989 avverso la sentenza del 07/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI,clat-e-weri-s-e-erRe-iyarti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 30960/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 ottobre 2020 il GUP del Tribunale di Bari ha applicato la pena concordata dalle parti a Battista e Cristian Lovreglio per il reato dell'art. 416, primo e secondo comma, cod. pen. e per plurime violazioni degli art. 1 e 2 I. n. 475 del 1925 e a Francesco Di Gioia per una sola violazione degli art. 110 cod. pen., 1 e 2, I. n. 475 del 1925.
2. I Lovreglio presentano due separati ricorsi di egual tenore, affidati a due motivi. Con il primo lamentano l'assenza di motivazione sui presupposti dell'art.129 cod. proc. pen. e con il secondo l'assenza di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti. Analoghe doglianze sono formulate dal Di Gioia, il quale evidenzia altresì che il fatto era qualificabile come falso per induzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.
F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. Quanto all'errata qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che è possibile dedurla solo quando risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), ipotesi che qui non ricorre.
Infatti, i Lovreglio hanno formulato delle considerazioni di mero stile, mentre il Di Gioia ha ipotizzato un falso per induzione, che è addirittura un reato più grave di quello contestato, al limite concorrente con questo. RG 30960/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giulio Sarno