Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3905/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison order due to sentencing range adjustment by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal of Brescia had already adjusted the sentence to fit the new statutory range following a Constitutional Court ruling. The appellant argued for the nullity of the prison order based on the alleged illegality of the original sentence, but the appellate court's act of re-sentencing and issuing a new arrest order rendered the original order obsolete. Consequently, the court found no need to examine the substantive claim as the procedural posture had fundamentally changed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appellate court re-sentences a defendant in light of a change in the statutory sentencing range, the resulting new arrest order supersedes the previous one, rendering any challenge to the former order inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing range adjustment appellate court re-sentencing prison order nullity procedural inadmissibility Constitutional Court impact adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, cpv., cod. pen.
73 d.P.R. n. 309 del 1990
e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a gr.
sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale
700 di cocaina, tenendo conto della diversa cornice edittale a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORO SADIK ABU nato il 03/11/1968 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a Moro Sadik Abu, condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a gr. 700 di cocaina, tenendo conto della diversa cornice edittale a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale. Ha quindi fatto applicazione della forbice edittale di sei anni a venti anni di reclusione, individuando la pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in luogo della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Ha infine rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione perché emesso sulla base di pena illegale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Moro Sadik Abu. che ha dedotto vizio di violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha provveduto a rideterminare la pena in riferimento alla nuova cornice edittale ripristinata dall'intervento della Corte costituzionale; ha così emendato il vizio lamentato e ha disposto che venga emesso un nuovo ordine di carcerazione dovendosi tener cono della rideterminazione operata con lo stesso provvedimento. A prescindere dal rilievo contenuto nell'ordinanza, relativo all'impossibilità di ritenere illegale la pena irrogata dal giudice della cognizione, la rideterminazione della pena e la sostituzione del precedente ordine di carcerazione ostano ad una indagine sulla esecutività del titolo ormai destinato ad essere novato.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022 Il c gliere