Cassation court dismisses appeal against recidivism conviction due to lack of specific grievances and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a recidivism conviction under Article 385 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellate court had already addressed the defense's points and no specific grievances regarding the application of recidivism were formulated in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if the appellate court has already substantively addressed the defense's arguments without leaving room for error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1969 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Buono Roberto ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/4/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 10/5/2016, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo reitera le deduzioni difensive già esaminate dalla Corte, che ha dato conto delle ragioni per cui non avrebbe potuto prospettarsi un errore del ricorrente circa il giorno in cui era autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione, e ha inoltre correttamente escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., non risultando per contro formulate nel giudizio di appello doglianze specifiche in ordine all'applicazione della recidiva, peraltro logicamente motivata dal primo Giudice, facendo riferimento alla pregressa violazione della stessa specie e al fatto che la nuova violazione era di poco seguita alla fruizione di un beneficio penitenziario, circostanze attestanti l'accresciuta pericolosità del ricorrente. 2.2. Il secondo motivo è genericamente formulato e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma si è motivatamente espressa sulle deduzioni difensive.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il