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Ordinanza — n. 3902/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bah Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 27/2/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è formulato genericamente, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è formulato genericamente, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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caso poco grave responsabilità penale dubbio circa il carattere di infrazione decisione incidentale impugnabile gravi addebiti penali momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH MODOU nato il 10/07/1998 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bah Modou ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 27/2/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è formulato genericamente, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Masimo Ri "areni Anna Petruzellis I i- • 4 3