Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking critical engagement with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfred Iyobhebhe Alfred's appeal against the Second Instance Court of Salerno inadmissible. The appellant argued for the defense of necessity and lenient sentencing, but the court found his three grounds were merely repetitive assertions without critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generically formulated and merely repeat defensive assertions without providing a critical comparison with the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IYOBHEBHE ALFRED nato il 04/01/2000 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Iyobhebhe Alfred ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/6/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 18/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i tre motivi, i primi due incentrati sulla applicabilità dell'esimente dello stato di necessità, almeno nella forma putativa, e il terzo sul trattamento sanzionatorio, sono genericamente formulati, reiterando assertivamente le deduzioni difensive in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore n II Preside te Nia5s)mo Ricci relli Anna Petruz Ilis / u‘)-. i p, or CANC E.L.L.E(W