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Ordinanza — n. 3899/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals for inadmissibility due to procedural defects and lack of timely objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against a preliminary ruling inadmissible. The appellants argued regarding sentencing proportionality and territorial jurisdiction, but the court found these grounds procedurally barred. The decision rests on the failure to raise specific legal defects or timely object to jurisdictional issues as required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging sentencing proportionality are inadmissible without alleging illegalities in the sanctioning treatment, and territorial incompetence objections must be raised promptly or are precluded.

Parole chiave

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criminal procedure appeals sentencing proportionality territorial jurisdiction inadmissibility de plano timely objection requirement commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
I motivi proposti da Nassim Abdelghani e da El Haouati Abdelaziz in ordine alla verifica della congruità della pena non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt.
Artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASSIM ABDELGHANI nato il 25/12/1981 NASSIM AHMED nato il 05/12/1998 EL HAOUATI ABDELAZIZ nato il 19/03/1969 LABAID ABDELLAH nato il 30/11/1978 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOtM.o-a3Mse-atEe-perrtF,_ udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nassim Abdelghani, Nassim Ahmed, El Haouati Abdelaziz e Labaid Abdellah hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 20/5/2021 dal G.I.P. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990.

2. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti da Nassim Abdelghani e da El Haouati Abdelaziz in ordine alla verifica della congruità della pena non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in assenza della deduzione di profili di illegalità del trattamento sanzionatorio. Il motivo proposto da Nassim Ahmed e da Labaid Abellah, incentrato sull'incompetenza territoriale, è precluso dalla mancanza di una tempestiva eccezione e dalla formulazione della richiesta di applicazione di pena, oltre che dai limiti stabiliti dall'art. 448-comma 2 -bis cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Pres