Criminal appeal dismissed for non-compliance with statutory requirements and failure to address substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the conviction relied on mere conjecture and failed to consider the minor offense defense. The court rejected these claims because the lower court's reasoning directly addressed the appellant's specific arguments regarding absence and subjective intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the defense fails to substantiate its arguments against the court's explicit reasoning or if it merely reiterates unsubstantiated claims without engaging with the established facts and legal evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE MASSIMO nato a ROMA il 02/12/1977 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mele Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza del 2/10/2020 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma in data 31/10/2028, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto cui all'art.385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. La deduzione difensiva, volta ad accreditare l'assunto che la condanna si sia fondata su una mera congettura, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si dà conto che il ricorrente, in orario nel quale avrebbe dovuto trovarsi al lavoro, non si era recato in tale luogo e stava cercando di rientrare frettolosamente in casa, essendo dunque risultato assente sia nell'abitazione che nel luogo in cui era autorizzato a recarsi. L'ulteriore doglianza, riguardante il diniego dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità, non si confronta con la valutazione della Corte, che ha dato rilievo ai requisiti soggettivi di cui all'art. 131-bis cod. pen., mentre il motivo reitera la deduzione incentrata sulla occasionalità della condotta e sulla mancanza di interesse a sottrarsi al provvedimento impositivo della misura.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ric