Italian court dismisses appeal against drug conviction due to procedural preclusion and negative prognostic assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug cultivation. The appellant argued for a lighter sentence and conditional suspension, but the court found the original penalty assessment non-arbitrary and the suspension denied due to procedural limits and a negative prognostic evaluation based on prior records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal challenging the substantive judgment on sentencing is inadmissible when the lower court's evaluation is not arbitrary and the denial of conditional suspension is based on statutory preclusion limits and a valid negative prognostic assessment regarding recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MATTIA nato a LOCRI il 16/07/1990 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esposito Mattia ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/3/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Locri in data 7/3/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorso è inammissibile. li primo motivo è volto ad un diverso e più favorevole giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte che ha reputato insuscettibile di riduzione una pena prossima ai minimi edittali. Il secondo motivo, oltre che genericamente prospettato, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale si è fondato non solo sulla preclusione riveniente dal superamento dei limiti di applicabilità del beneficio derivante dalla somma della pena irrogata con quella oggetto di precedente sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ma anche su un giudizio prognostico negativo, correlato ai precedenti, valutazione che il motivo non è idoneo a vulnerare.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma,7imo Ricci lli nna