Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded merit review request regarding violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant, convicted of violent opposition, sought a different assessment of the merits despite the lower courts' findings of his threatening behavior. The court rejected the request because it aimed to re-evaluate the established facts without new evidence, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a different assessment of the merits without new evidence and is manifestly unfounded.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BID MOHAMED nato il 15/05/1976 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Bid Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza del 20/1/2021 della Corte di appello di Roma, Wj che ha confermato quella del Tribunale di Velletri in data 2/3/2015, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito e comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si dà conto della condotta minacciosa e violentemente oppositiva tenuta dal ricorrente, che aveva anche cercato di colpire uno degli operanti con una testata, al fine di ostacolare 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Con