Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds or withdrawn claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared two separate appeals inadmissible, ordering the appellants to pay fines. In the first case, the appellant had withdrawn their claim before the appeal could be properly examined. In the second case, the appellant's argument regarding recidivism was not specifically raised in the appeal act, violating procedural requirements. The court rejected both petitions because the necessary procedural conditions for admissibility were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specifically set out in the appeal act or if the appellant has withdrawn the claim prior to the court's decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTI FRANCO nato a ROMA il 03/05/1984 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Betti Franco ha proposto ricorso avverso la sentenza del 9/4/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma in data 16/10/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, essendo rae44e -FReft intervenuta rinuncia da parte del ricorrente ".;bkdoriz' 0‘ent./ 3-tt't °‘1114A-4-1 -' 3. All'inammissibilità parimenti segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ric9 relli nna Petru is 72 i D O t-, r IN c* CANCE Mar, 03 89 1-22 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANNA PETRUZZELLIS - Presidente - Ord. n. sez. 18302/2021 MASSIMO RICCIARELLI - Relatore - CC - 01/12/2021 MARIA SILVIA GIORGI R.G.N. 27050/2021 MARTINO ROSATI PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED A. E. NADER nato a ROMA il 09/03/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mohamed Ahmed Nader ha proposto ricorso avverso la sentenza del 23/2/2021 della Corte di appello di Roma, Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 26/1/2018, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulla applicazione della recidiva, prima ancora che genericamente formulato, non può dirsi consentito, in quanto riferito a tema non specificamente devoluto con l'atto di appello.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Cons