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Ordinanza — n. 3889/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete argumentation on qualification eccentricity under art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano and ordered the appellant to pay court costs. The appellant sought to re-qualify facts under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree, but failed to demonstrate the required eccentricity of the qualification. The court found the appellant's previous agreements revealed a consistent availability of a large cocaine clientele over time, rendering the new qualification argument insufficient and unsupported by concrete facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging the qualification of facts under Article 73, paragraph 5, is inadmissible if the appellant fails to concretely demonstrate the eccentricity of the qualification based on the multiple charges for which an agreement was reached.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualification eccentricity requirement drug trafficking charges de plano inadmissibility court costs award mancata attuazione degli accordi illeciti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
309 del 1990, non può dirsi consentita ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione volta a sollecitare la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non può dirsi consentita ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILAOUI AZIZ nato il 13/02/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tilaoui Aziz ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/5/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione volta a sollecitare la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non può dirsi consentita ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in assenza della concreta prospettazione dell'eccentricità della qualificazione dei fatti, risultante dalle plurime imputazioni per le quali è intervenuto l'accordo, emergendo da esse la costante disponibilità, per un ampio arco di tempo, di una cospicua clientela, sistematicamente rifornita di cocaina.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo ROciarelli na Pet Ilis IN ;