Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merit-based arguments against drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by De Vita Pasquale Emanuele inadmissible. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and the refusal to reclassify the offense under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based arguments and deductions regarding sentencing reduction, which are not permitted at this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.: Appeals must be admissible; generic merit-based arguments or requests for different substantive evaluation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA PASQUALE EMANUELE nato a NAPOLI il 22/01/1997 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. De Vita Pasquale Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza del 30/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 15/10/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente formulato ed è comunque volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte che ha dato conto delle ragioni per cui in ragione del quantitativo di cocaina e del fatto che il ricorrente, già tratto in arresto per la detenzione di vari chilogrammi di hashish, era inserito nel traffico di stupefacenti, non avrebbe potuto procedersi alla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il secondo motivo si risolve in una deduzione di merito, non consentita in questa sede, avendo la Corte non arbitrariamente ritenuto che la pena irrogata non fosse suscettibile di riduzione, in ragione della gravità dei fatti, pur a fronte delle riconosciute attenuanti generiche.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il