Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3886/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic lack of prosecution cause verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Travagli Gianluca inadmissible de plano. The appellant challenged a first-instance judgment based on a generic allegation that the court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because Article 448, paragraph 2-bis, prohibits appeals centered solely on such generic deductions without specific factual or legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals based solely on the generic assertion that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal are inadmissible as they lack the specific legal or factual arguments required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic deduction acquittal grounds de plano dismissal Criminal Procedure Code traffico grave di stupefacenti censura formulata in modo carente sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., essendo incentrato sulla generica deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
pen., essendo incentrato sulla generica deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLI GIANLUCA nato a ASTI il 01/06/1971 avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIT-dat"wis'erak295a"à udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Travagli Gianluca ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/5/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., essendo incentrato sulla generica deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente