Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic merit review attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Cela Gentian inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a partial reform of his drug trafficking conviction, arguing the lack of an interpreter's appointment rendered the evidence unusable. The court rejected this specific ground as unfounded while dismissing the remaining arguments as a generic request for a different merit assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates an exception regarding evidence validity without implicating a cause of unavailability, or if it is merely a generic request for a different merit evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA GENTIAN nato il 03/07/1975 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cela Gentian ha presentato ricorso avverso la sentenza del 9/7/2020 della Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del Tribunale di Verona del 20/5/2008, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è in parte manifestamente infondato, in quanto reitera l'eccezione riguardante il mancato deposito della nomina di colui che aveva svolto l'incarico di interprete nell'ascolto delle conversazioni intercettate, profilo non implicante alcuna causa di inutilizzabilità (sul punto Sez. 3, n. 17177 de 18/2/2010, Tomat, Rv. 246978). Per il resto il motivo è genericamente formulato e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha dato conto della sicura individuazione nel ricorrente del soggetto, che si faceva chiamare Sokol e utilizzava l'utenza 340/0086706 -tanto che dopo un appuntamento preso attraverso tale utenza, gli operanti avevano rilevato la presenza nel luogo indicato proprio del Cela- e ha inoltre sottolineato come il ricorrente fosse direttamente coinvolto nel traffico, risultando anche presente con Bakiu nel luogo in cui si trovava il box ove era occultata la droga.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Ma imo Ricda elli n