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Ordinanza — n. 3882/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3882/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3882/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sarno Marco ha presentato ricorso avverso la sentenza del 23/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Nocera Inferiore del 9/12/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3882/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo revoca dell'annullamento domicilio anteriore ritiro della querela penale notificazione valida ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO MARCO nato a CAVA DE TIRRENI il 29/04/1989 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sarno Marco ha presentato ricorso avverso la sentenza del 23/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Nocera Inferiore del 9/12/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato: la successiva elezione di domicilio presso il difensore di fiducia valeva di per sé a rendere legittima la notifica eseguita presso il domiciliatario, a prescindere da una formale revoca, invero non necessaria, della precedente dichiarazione di domicilio.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presid