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Ordinanza — n. 3881/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court correctly assessed defendant's dangerousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fall Adama inadmissible regarding the application of recidivism. The defendant argued for a more favorable merit assessment, but the court found the lower courts' evaluation of his prior fingerprint record and current detention status as logical and justified. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The appeal challenging the application of recidivism is inadmissible when the lower court's assessment of the defendant's specific prior record and current dangerousness is logically sound and not arbitrary.

Parole chiave

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recidivism application inadmissible appeal dangerousness assessment prior criminal record court costs award recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ADAMA nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fall Adama ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/3/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 27/12/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, presentato con atti separati a firma di difensori diversi, è inammissibile. Il motivo, riguardante l'applicazione della recidiva, si risolve nella non consentita sollecitazione di una diversa e più favorevole valutazione di merito, a fronte di quanto non illogicamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato il precedente specifico, il precedente dattiloscopico per reato della stessa natura, la circostanza che il ricorrente sia detenuto per altra causa, a dimostrazione del fatto che l'episodio è espressione di maggior colpevolezza e accentuata pericolosità.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il