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Ordinanza — n. 3880/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as personally filed, violating procedural filing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant had challenged a second-instance judgment confirming his conviction for a specific offense under the 1990 Decree. The court ruled that personal filing constitutes a procedural defect allowing immediate rejection without full examination.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals must be submitted through a lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing violation Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural defect dismissal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFFAH ABDALLAH nato il 24/03/2002 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Neffah Abdallah ha proposto ricorso avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 1/7/2020, con cui il predetto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo7Ccciarelli na Petr ellis —