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Ordinanza — n. 3876/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3876/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hadja Sultan ha proposto ricorso avverso la sentenza del 29/4/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, 2, 7 e 23 legge 110 del 1975 e 697 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., essendo incentrato sulla qualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in assenza di elementi tali da disvelare l'eccentricità dell'originaria qualificazione, a fronte del riferimento contenuto nella contestazione a circa 13 chilogrammi di hashish.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3876/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, 2, 7 e 23 legge 110 del 1975 e 697 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., essendo incentrato sulla qualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in assenza di elementi tali da disvelare l'eccentricità dell'originaria qualificazione, a fronte del riferimento contenuto nella contestazione a circa 13 chilogrammi di hashish.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti spese di detenzione traffico qualificato di eroina misura sostitutiva della detenzione dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADA SULTAN nato il 20/03/1997 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hadja Sultan ha proposto ricorso avverso la sentenza del 29/4/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, 2, 7 e 23 legge 110 del 1975 e 697 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., essendo incentrato sulla qualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in assenza di elementi tali da disvelare l'eccentricità dell'originaria qualificazione, a fronte del riferimento contenuto nella contestazione a circa 13 chilogrammi di hashish.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Con