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Ordinanza — n. 3875/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for acquittal grounds as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ganoune Said against a Bergamo trial court judgment inadmissible. The appellant argued the lower court failed to provide reasoning regarding acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that such appeals are strictly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the lack of reasoning for acquittal grounds are inadmissible as they fall outside the scope of permissible remedies under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of reasoning acquittal grounds procedural law Cassation court commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Ganoune Said ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/6/2021, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un preteso difetto di motivazione in ordine a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dunque non consentito ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
e dunque non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Ganoune Said ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/6/2021, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un preteso difetto di motivazione in ordine a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANOUNE SAID nato il 15/06/1987 avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOL_'agt5-NVVinwatt rEa-ffîj-- udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; --v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ganoune Said ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/6/2021, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un preteso difetto di motivazione in ordine a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dunque non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Mas,simo Ric relli A na Petr lis ;77-77 ;L" N