Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3874/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Frezza Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence regarding the 73 d.P.R. 309/1990 offense, arguing for better sentencing treatment and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grounds were formulated generically without any critical comparison to the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a critical comparison with the reasoning of the judgment under appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds critical comparison requirement inadmissibility of appeal sentencing mitigation denial court costs and fine motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/1975 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Frezza Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza del 1'8/4/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 27/10/2020, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, risultano genericamente formulati, in assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore )Presidente Ma/sy.simo Ricc relli An a Petruz lis L DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 ,,PEW 2022