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Ordinanza — n. 3873/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to personal filing violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Thali Nassim inadmissible because it was submitted personally, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had confirmed a conviction for the crime of false testimony under Article 73, paragraph 4, of the 1990 Decree. The Supreme Court rejected the appeal de plano and ordered Nassim to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal must be filed by a lawyer; personal submission renders the appeal inadmissible, triggering immediate dismissal and liability for costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition de plano dismissal procedural costs liability false testimony conviction patrocinio obbligatorio diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto diposto dall'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Napoli del 24/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THALI NASSIM nato il 06/02/1988 avverso la sentenza/ordinanza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI.• v pa udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Thali Nassim ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/4/2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 24/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto diposto dall'art. 613 cod. proc. peri.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Riccià-9elli