Italian Supreme Court dismisses appeal for generic merit arguments failing to address specific sentencing facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and focused on the merits rather than specific legal grounds. The appellant sought requalification of the drug trafficking offense under Article 73, paragraph 5, of the Criminal Code, but failed to engage with the lower court's detailed reasoning regarding the organized nature of the drug dealing and the specific equipment used. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and pertain to the merits without confronting the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE GIOSUE nato a CAIVANO il 22/12/1995 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Maione Giosuè ha proposto ricorso avverso la sentenza del 15/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato, quanto alla pena, quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 16/9/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole dei delitti di cui all'art. 7:3 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, volto a sollecitare la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, si fonda su argomenti generici, inerenti al merito, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si dà conto non solo della disponibilità di specie diverse di sostanze stupefacenti ma anche soprattutto della riconducibilità della condotta all'operatività di una piazza di spaccio gestita dalla criminalità organizzata e connotata dall'utilizzo di apposite attrezzature.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il