Italian court dismisses appeal for generic grounds regarding reclassification and generic mitigating circumstances under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the two grounds were formulated too generally to confront the lower court's reasoning. The appellant sought reclassification under Article 73, paragraph 5, of the Criminal Code and generic mitigating circumstances, while incorrectly referencing non-contested recidivism. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; Art. 604 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated generically and fail to specifically confront the reasoning of the judgment below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO MICHELE nato a NAPOLI il 26/01/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. brio Michele ha proposto ricorso avverso la sentenza del 20/4/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 12/11/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, riguardanti la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e la concessione delle attenuanti generiche, sono formulati genericamente e non si confrontano con la motivazione, tanto che nel secondo motivo si fa erroneamente riferimento alla recidiva, in realtà non contestata.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estens