Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for being specific and lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants against their drug trafficking convictions inadmissible. The defendants argued against the first-instance court's findings regarding the identification of traffickers and the specific role of one defendant, but their complaints were deemed generic and repetitive. The court rejected these arguments because the lower courts had already thoroughly analyzed the evidence and the defendants' specific positions within the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals must be specific and address new grounds; generic repetitions of facts already analyzed by the lower courts do not justify admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IKENNA RITA nato il 01/01/1990 ADEBIYI BABATUNDE ADEBOWALE nato il 25/06/1970 KOFOWOROLA OLANREWAJU KAZEEM nato il 01/04/1987 AFOLABI BLESSING BOLA nato il 05/05/1995 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ikenna Rita, Afolabi Blessing Boia, Adebiyi Babatunde Adebowale e Kofoworola Olanéewaju Kazeem hanno proposto ricorso avverso la sentenza del 29/1/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22/11/2019, con cui i predetti sono stati giudicati colpevoli di più ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, unificate sotto il vincolo della continuazione.
2. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo risulta aspecifico, in quanto reitera talune deduzioni che hanno trovato tuttavia puntuale analisi nella sentenza di primo grado, poi richiamata dalla Corte di appello, che ne ha condiviso il contenuto, segnalando l'inidoneità delle doglianze a vulnerare quell'accertamento. In particolare, deve rilevarsi che il primo Giudice ha spiegato come siano stati identificati i soggetti coinvolti nel traffico e ha dato conto delle conversazioni rilevanti, del loro contenuto e del loro significato, ricostruendo quel sistema, incentrato sul ruolo cruciale rivestito da lkenna Rita, detta Monica, che ha condotto la Corte territoriale a confermare il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, risultando per contro generiche le contestazioni formulate nel motivo di ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma prospetta frammentariamente censure avulse dal complessivo quadro ricostruttivo, come risulta evidente per la posizione di Adebiyi in relazione al capo E), esaustivamente analizzata dal primo Giudice sulla base di inequivoci elementi.
3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/1