Italian court dismisses appeal on drug charges for being too generic and not meeting admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciotti Eduardo against a preliminary ruling inadmissible. The appellant argued for the applicability of an aggravating circumstance regarding the possession of 105 kilograms of drugs, but the court found the grounds too generic and unsupported. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal must be specifically grounded in statutory grounds; generic or unfounded arguments regarding aggravating circumstances do not satisfy admissibility requirements and result in immediate dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTTI EDUARDO nato a PALERMO il 27/03/1982 avverso la sentenza del 01/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO( lLélatiraVViscrai-le-p-artt--] udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. .01 1. Ciotti Eduardo ha proposto ricorso avverso la sentenza del emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla applicabilità dell'aggravante, non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., risultando peraltro genericamente formulato, oltre che manifestamente infondato, a fronte della detenzione di 105 chilogrammi di stupefacenti e dell'ammissione degli addebiti da parte del ricorrente.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente MaSsimo Ricc