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Ordinanza — n. 3867/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence due to inadmissible cause of acquittal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonacci Onofrio inadmissible. The appellant challenged a partial reform of a settlement sentence regarding a tax offense, arguing for acquittal causes that were not permitted under the settlement procedure. The court rejected the claim because such arguments are excluded when a settlement agreement is in place and the grounds were also too generic.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: In proceedings based on a settlement agreement, arguments seeking acquittal are inadmissible as they contradict the nature of the settlement procedure.

Parole chiave

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settlement agreement inadmissible appeal acquittal causes tax offense procedural exclusion motivi di cassazione annullamento del lodo arbitrale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Antonacci Onofrio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Bari, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Bari del 30/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
Antonacci Onofrio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Bari, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONACCI ONOFRIO nato a BARI il 16/08/1991 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonacci Onofrio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Bari, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Bari del 30/6/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento, non è consentito a fronte del concordato sulla pena, essendo peraltro genericamente formulato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo RI r