Ordinanza — n. 3866/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAucello Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari del 29/8/2014, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla giustificazione di una breve assenza, è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, con la quale è stata posta in evidenza l'insussistenza di ragioni idonee a spiegare il protrarsi dell'assenza, a fronte della necessità di recarsi in rosticceria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla giustificazione di una breve assenza, è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, con la quale è stata posta in evidenza l'insussistenza di ragioni idonee a spiegare il protrarsi dell'assenza, a fronte della necessità di recarsi in rosticceria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUCELLO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/10/1985 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aucello Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari del 29/8/2014, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla giustificazione di una breve assenza, è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, con la quale è stata posta in evidenza l'insussistenza di ragioni idonee a spiegare il protrarsi dell'assenza, a fronte della necessità di recarsi in rosticceria.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sorrima di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente