Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds regarding recidivism and boundary crossing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cirulli Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crossing the residential boundary, arguing for leniency based on specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the appellant's prior specific convictions and the lack of a valid defense regarding the severity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already addressed the relevance of boundary crossing and the absence of prerequisites for particular leniency, especially given the appellant's specific prior convictions and the preclusion of a judgment on the prevalence of mitigating factors over recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI DOMENICO nato a CERIGNOLA il 20/06/1966 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cirulli Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 29/9/2017, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. I tre motivi risultano generici e manifestamente infondati: la Corte ha infatti dato conto della rilevanza del superamento del confine abitativo, a prescindere dalla radicale sottrazione ai controlli, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendo stato il ricorrente, peraltro gravato da precedenti anche specifici, intercettato nella fase del rientro a casa, e della preclusione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi