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Ordinanza — n. 3864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Altomano Raffaele ha proposto ricorso avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Trani del 30/9/2015, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani del 30/9/2015, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzione sostitutiva pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTOMANO RAFFAELE nato a BARLETTA il 09/05/1991 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Altomano Raffaele ha proposto ricorso avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Trani del 30/9/2015, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, incentrato sull'uso personale della droga, è inammissibile, in quanto generico, risolvendosi nell'assertiva contestazione della motivazione, in assenza di uno specifico confronto critico con gli argomenti valorizzati dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il