Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating merits arguments regarding statutory mitigation under Art. 323-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument sought to reiterate merits-based deductions regarding statutory mitigation under Article 323-bis of the Penal Code. The appellate court had already evaluated the amounts withheld and the duration of the misappropriation, rendering further discussion on this ground impermissible at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 323-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already examined by the appellate court on the merits, such as the application of statutory mitigation, is inadmissible as it violates the principle of finality of the judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDAVID VITO nato a RUTIGLIANO il 15/09/1967 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; 7-7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Redavid Vito ha proposto ricorso avverso la sentenza del 14/1/2021 della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Trani del 14/2/2017, prosciogliendo parzialmente il ricorrente per l'annata 2004/05 e confermando nel resto la condanna del predetto per il reato di peculato con rideterminazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., è volto a reiterare deduzioni inerenti al merito, non consentite in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha dato rilievo agli importi trattenuti e al pregiudizio correlato al lasso di tempo nel quale si è protratto l'indebito trattenimento delle somme incassate.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consig