Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for resistance and aggravated injuries as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Albano Nicola inadmissible, upholding his conviction for resistance to a public official and aggravated injuries. The appellant argued for a different reading of the evidence regarding the psychological element of the assault and the nature of the resistance, but the court found these grounds manifestly unfounded. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate the factual reconstruction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: Appeals based on a mere request for a different reading of the evidence or reiterative merit arguments are inadmissible if they fail to demonstrate a violation of law or a manifestly unfounded challenge to the court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO NICOLA nato a BARI il 22/06/1994 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Albano Nicola ha proposto ricorso avverso la sentenza del 26/4/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari in data 3/7/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi, riferiti al delitto di resistenza e all'elemento psicologico del delitto di lesioni, sono volti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e risultano comunque manifestamente infondati, a fronte della ricostruzione operata dalla Corte, che ha dato conto della condotta di resistenza, realizzata attraverso una spericolata fuga a bordo di un motociclo e il successivo ricorso alla violenza, che aveva prodotto le contestate lesioni personali. 2.2. Il terzo motivo è reiterativo di deduzioni di merito, inidonee a vulnerare la valutazione della Corte che ha posto in evidenza i profili di gravità della condotta e di concreto pericolo ad essa riconducibile, al fine di escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il