Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic mitigation claims lacking illegality of sanction profiles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to challenge a sentence for drug trafficking by arguing for generic mitigation and sentence reduction, but the court found no grounds for reviewing the legality of the sanction. Consequently, the appeal was rejected because the requested arguments fall outside the permissible scope of review under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the legality of a sanction are inadmissible if they rely solely on generic mitigation or sentence reduction without specific profiles of illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVI VINCENZO nato a CATANIA il 24/04/1978 avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Davì Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del 5/5/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla pena, non è consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in assenza di profili attestanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Rice