Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of eccentricity and generic arguments on drug charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hadiri Rabie inadmissible against a preliminary ruling on drug trafficking charges. The appellant argued for a reclassification of the offense and challenged the confiscation of funds, but the court found these arguments lacked the required eccentricity and were merely generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73, 85-bis D.P.R. 309/1990: An appeal against a preliminary ruling is inadmissible if the grounds fail to demonstrate the eccentricity of the original qualification or if they are generic and merit-based arguments are raised without sufficient factual support.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIRI RABIE nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Hadiri Rabie ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.I.P. de Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo, incentrato sulla possibilità di riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non dimostra l'eccentricità della qualificazione originaria del fatto contestato, in relazione alla quale è intervenuto l'accordo tra le parti, e indulge in argomenti di merito, a fronte della detenzione di quantitativi significativi di cocaina e di hashish; il secondo motivo, avente ad oggetto la disposta confisca del denaro, risulta generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale applicato l'art. 85 -bis d.P.R. 309 del 1990, in ragione della mancata dimostrazione della lecita provenienza e della sproporzione rispetto al reddito del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M53ssimo Ri9iarelli Anna r..q zzellis TA f A 71.1