Italian court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of sentencing and generic mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hoxha Euglent inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing for generic mitigation and a lighter sentence. The court rejected this, ruling that the request merely sought a new substantive judgment on facts already clearly established by the lower courts regarding the high quantity of drugs involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is to solicit a different substantive judgment on facts and law already decided, particularly when the lower court has non-arbitrarily highlighted the absence of positive elements for the requested mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA EUGLENT nato il 05/01/1996 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Hoxha Euglent ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/5/2021 che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Terni del 23/9/2020, con cui il predetto è stato giudicate colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte di una motivazione con cui è stato posto non arbitrariamente in rilievo che non sussistono elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti invocate, a fronte di una condotta di detenzione di un quantitativo elevato di sostanza stupefacente.
3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Presidente Massimo Ric relli Arida Petruzzelli