Italian court dismisses appeal against sentence reduction due to lack of legal challenge grounds post-settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the sole ground was a challenge to the sentence determination. The appellant sought to overturn a partial reform of a conviction following a settlement agreement, arguing the penalty was legally flawed. The court ruled that once a settlement is reached, challenges to the sentencing amount are no longer permitted absent evidence of illegality in the sanctioning treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Once a settlement agreement is reached, appeals based solely on the determination of the penalty are inadmissible unless the sanctioning treatment itself is proven illegal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGILLO GENNARO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI2. v udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; .•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Morgillo Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/2/2021 della Corte di appello di Napoli, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 3/7/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla determinazione della pena, non è consentito a fronte dell'intervenuto concordato, in assenza di profili attestanti l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consi