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Ordinanza — n. 3499/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower courts' reasoning was complete and consistent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bangoura Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual assessment regarding drug trafficking intent and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellate court provided a complete, coherent, and logically sound analysis of the evidence that left no room for re-evaluation at the supreme court level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is complete, coherent, and free of logical defects, as the supreme court cannot substitute its own assessment of the evidence or facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility complete lower court reasoning no logical defects drug trafficking intent general mitigating circumstances caso poco grave ritardo ingiustificato dell'azione penale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Bangoura Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 360, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGOURA MOHAMED nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Bangoura Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'uso personale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha dato attenta risposta alle deduzioni mosse nel gravame di merito ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che la droga detenuta fosse destinata allo spaccio (pag. 2 della sentenza impugnata) e che le circostanze attenuanti generiche non fossero concedibili in assenza di positivi elementi di valutazione. 4.1. A ciò si aggiunga che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. 4.2.

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 se