Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3498/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; email claim of force majeure rejected as invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the late deposit of the petition, which exceeded the statutory 45-day limit. The appellant argued that an email communication constituted force majeure, but the court rejected this claim as the email was forged and legally ineffective. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and a claim of force majeure based on a forged email communication does not justify the delay.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal late filing force majeure forged email procedural deadline inadmissible appeal court costs restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 27 gennaio 2021 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSINI ANIS nato il 15/11/1977 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEtfat-e-avvi-se-a-ge--Paft+; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hassini Anis, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione e contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 21 settembre 2020 (termini per il deposito 60 giorni, depositata il 14 ottobre 2020).

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 27 gennaio 2021 e quindi successivamente ai 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen. Del resto la richiesta di restituzione nel termine è inammissibile perché la comunicazione di posta elettronica, da cui dovrebbe desumersi il caso fortuito o la forza maggiore, è priva di valore in quanto apocrifa e comunque non idonea a sollevare il difensore dai propri obblighi difensionali (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660) 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria (,ina Vigna /Anna