Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for false statements to military authorities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Fabio Li Vigni inadmissible, upholding his conviction for the crime of false statements to military authorities. The appellant argued for leniency based on the minimum statutory sentence and short duration of absence, but the lower court rejected these grounds due to the significant length of his absence and the proven falsity of his claims. Consequently, the court ruled that the appeal was a generic challenge to factual findings rather than a valid legal question, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131bis c.p.: The appeal is inadmissible when it constitutes a generic challenge to factual findings regarding the duration of absence and the existence of false statements, as these fall within the exclusive competence of the trial court to evaluate evidence and determine non-punishability.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI VIGNI FABIO nato a PALERMO il 29/05/1976 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE à L' imputato Fabio Li Vigni ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in riforma di quella emessa in data 12/12/2019 dal Tribunale di Agrigento, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli, condannadolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. dovendosi tener conto - ai fini della particolare tenuità del fatto - che il primo Giudice ha irrogato la pena nel minimo edittale e dovendosi ritenere - in base al favor rei - una brevissima durata dell'allontamanento, del dolo generico e della non abitualità della condotta. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la apprezzabile durata dell'allontanamento senza fornire alcuna giustificazione riscontrata e dichiarando anche il falso ai militari.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore ìl Presiden Anglo Capozzi o E P IN 4 )