Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking reference to specific court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Vitrano's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction under Article 337 of the Penal Code inadmissible. Vitrano argued the lower court lacked motivation regarding his dangerousness, but the higher court rejected this claim because the appeal was generic and failed to reference any specific rejection of a benefit in the contested judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and Vitrano was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to reference specific grounds or rulings in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRANO VINCENZO nato a PALERMO il 06/09/1981 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Vincenzo Vitrano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 9/3/2018 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce difetto della motivazione mancando qualsiasi rilievo sulla pericolosità del ricorrente, idoneo a legittimare il rigetto del chiesto beneficio. Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico facendo riferimento al rigetto di un beneficio di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere este