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Ordinanza — n. 3494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for breach of travel bans and acquiescence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Giuseppe Oliveri and Francesco Paolo Piazza inadmissible. Oliveri argued his conviction for violating a travel ban lacked specific intent, while Piazza claimed the court failed to evaluate the non-punishment cause under Article 131bis of the Penal Code. The court rejected these generic criticisms, ruling that the lower courts provided sound reasoning based on established factual indices.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 d.l. 159/2011; Art. 131bis c.p.: Appeals based on generic factual criticisms or insufficient motivation regarding the subjective element of the crime or the application of non-punishment causes are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and based on factual indices.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective element crime non-punishment cause travel ban violation generic criticism appeal verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 1 d.l. 159/2011
Gli imputati Giuseppe Oliveri e Francesco Paolo Piazza ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 20/2/2019 dal Tribunale di Trapani , che - tra l'altro - ha dichiarato l' Oliveri responsabile del reato di cui alli art. 75, comma 1, d.
Art. 131bis c.p.
Nell'interesse di Francesco Paolo Piazza si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'adesione acritica alla prima decisione ed alla esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis c.p. in assenza della complessiva valutazione del fatto.
art. 385 c.p
159/2011 e il Piazza di quello di cui all'art. 385 c.p., condannandoli a pena di giustizia.
art. 131bis c.p
Nell'interesse di Francesco Paolo Piazza si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'adesione acritica alla prima decisione ed alla esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OLIVERI GIUSEPPE nato a ERICE il 31/05/1989 PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 14/01/1988 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;•

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati Giuseppe Oliveri e Francesco Paolo Piazza ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 20/2/2019 dal Tribunale di Trapani , che - tra l'altro - ha dichiarato l' Oliveri responsabile del reato di cui alli art. 75, comma 1, d. leg.vo n. 159/2011 e il Piazza di quello di cui all'art. 385 c.p., condannandoli a pena di giustizia. Nell'interesse di Giuseppe Oliveri si deduce violazione dell'art. 75, comma 1, d. leg. Vo 159/2011 in relazione all'elemento soggettivo del reato mancando la preordinazione del condotta finalizzata ad una sola esigenza alimentare del ricorrente e senza influire sui controlli.

Nell'interesse di Francesco Paolo Piazza si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'adesione acritica alla prima decisione ed alla esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis c.p. in assenza della complessiva valutazione del fatto. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso dell'Oliveri é genericamente proposto in fatto rispetto alle incensurabili ragioni della responsabilità fondata sulla consapevole violazione del divieto di uscita dopo le ore 21,00. Il ricorso del Piazza è generica censura rispetto al solo motivo devoluto - riguardante l'applicazione della causa di non punibilità - motivo al quale la Corte ha dato incensurabile risposta sulla base degli indici fattuali richiamati in sentenza (v. pg. 3 e ss.).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso